Sui limiti tra avvalimento e certificazione di qualità
In merito alla questione relativa all’avvalimento della certificazione di qualità si segnala che la giurisprudenza, da diversi anni, ammette tale possibilità, con alcuni limiti ed al ricorrere di determinate condizioni. In tal senso merita richiamare le seguenti pronunce:
- “Il Collegio di dover confermare il precedente di Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710, che non solo espressamente riconosce la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi, ma precisa che, a tal fine, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata “tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (in tal senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953);
- “con diversi precedenti, tra cui, di recente, Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710 e id. V, 17 maggio 2018, n. 2953, si è espressamente riconosciuta detta possibilità e si è precisato che, in riferimento a tale requisito, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, poiché “in tale senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale”. In sintesi, il contratto di avvalimento relativo ad una certificazione di qualità deve mettere a disposizione (anche) l’apparato organizzativo aziendale che ha consentito all’impresa ausiliaria di conseguire l’attribuzione del requisito di qualità. Di regola, perciò detti fattori della produzione devono essere specificati nel contratto di avvalimento, alla stregua di quanto necessario per renderne determinato l’oggetto, secondo i noti principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 4 novembre 2016, n. 23, in riferimento alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti, tuttora applicabili all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche dopo l’inserimento dell’ultimo inciso del comma 1 di cui al d.lgs. n. 56 del 2017)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2019 n. 1730)
Il prestito della certificazione, alla luce di quanto sopra, non può essere di natura cartolare, ma deve – per essere valido – avvenire nel rispetto di determinate condizioni, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza più rigorosa che, nell’ammettere tale eventualità, ha precisato che:
- “Il prestito, per essere valido, non può limitarsi all’organizzazione aziendale ma deve essere accompagnato dalla garanzia che sia proprio l’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliaria che svolga il lavoro o il servizio cui si era impegnata l’impresa ausiliata. Solo in questo modo la stazione appaltante può essere sicura che la commessa venga realizzata da una organizzazione rispettosa delle norme ISO. L’avvalimento, in altre parole, deve essere non solo effettivo ma anche necessariamente complessivo, nel senso che nessuna parte dell’organizzazione aziendale della ausiliata può svolgere la commessa e, specularmente, solo la organizzazione della ausiliaria deve svolgere in toto la commessa. L’avvalimento in altre parole deve essere integralmente sostitutivo di una organizzazione di impresa ad un’altra. Ma a queste condizioni è lecito dubitare della residua giustificazione economica dell’avvalimento. In conclusione, solo in casi estremamente circoscritti e ben più restrittivi di quelli ammessi dalla giurisprudenza più liberale, può ammettersi l’avvalimento della certificazione ISO 9001" (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 1° febbraio 2021 n. 78).
In conclusione, è possibile di ricorrere all'avvalimento per soddisfare il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità, con la precisazione che, ai fini della validità del contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata l'intera organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità.